domenica 18 settembre 2011


lunedì 11 luglio 2011

Porto di "Santa", breve riassunto e osservazioni puntuali...........




La storia inizia con l'arrivo in Liguria dei "NUOVI SARACENI" capitanati da GABRIELE VOLPI...............


Questo è il libro che ci spiega cosa accade in Liguria................


Qui c'è ROBERTO DE MARCHI, il sindaco di Santa (l'immobiliarista di GATTATICO !)


Qui l'ingresso di una delle sue case a GATTATICO.....






Qui il porto "rivisitato" dai  "NUOVI SARACENI" di Volpi..............



Qui il geom (???) GIANANTONIO BANDERA, uomo del MAGISTRATO DI MISERICORDIA....


Qui la sala dell'ex cinema LUX dove avvenne la "turpe sceneggiata" della rappresentazione..... 



Qui il "socio in affari" di ROBERTO DE MARCHI, tale GIOVANBATTISTA RAGGI ( in-cassiere regionale ) del PD............


Qui c'è l'uomo che, di solito, casca dalle nuvole e non sa mai che cosa accade...............per inciso è anche il PRESIDENTE DELLA REGIONE e responsabile dello scempio della costa ligure...



Questa è "BABY FACE"............. RENATA BRIANO, assessore all'ambiente e componente del consiglio nazionale di (N)EGAMBIENTE.................


Qui c'è l'annuncio dell'ultima sceneggiata della compagine dei NUOVI SARACENI intenzionati a prendere in giro i commercianti di Santa......................




Qui, infine, ci sono le "OSSERVAZIONI" al demenziale progetto frutto di una sequenza interminabile di illeciti amministrativi e penali:




ORAS


Al Sindaco di
Santa Margherita Ligure


c.p.c. a:

-European Commission Environment, in persona del commissario,
-European Environment Agency (EEA), al comitato tecnico/scientifico
-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica,
-Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica,
-Ministero dell’Economia, in persona del Ministro in carica,
-U.T.G. Genova, in persona del Prefetto,
-Regione Liguria, in persona del Presidente in carica,
-Regione Liguria, ufficio VIA,
-Sopraintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria,
-Provincia di Genova, in persona del Presidente in carica,
-Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure – A.R.P.A.L.,
-Agenzia del Demanio di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore,
-Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore,
-Azienda Sanitaria n. 4, in persona del legale rappresentante in carica,
-Capitaneria di Porto di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore,
-Conferenza dei Servizi, in persona del legale rappresentante in carica,
-Comando Provinciale Vigili del Fuoco, in persona del Comandante in carica,
-Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in persona del Presidente,
-Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, al dirigente pro-tempore,


tutti soggetti interessati, ai quali vengono inoltrate le seguenti osservazioni, aventi ad oggetto :

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON PARZIALE RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI E DEL LITORALE SUD”.
(la pubblicazione all' A.P. del comune di S.M.L., è avvenuta Il giorno 8/6/2011, ai progressivi numeri 698-699, con scadenza affissione e termine indicato di presentazione osservazioni il giorno6/9/2011)



OSSERVAZIONI

Di ordine generale:

-Visto che le “osservazioni” hanno lo specifico compito di fornire l'apporto collaborativo dei cittadini e che questo percorso è ammesso in funzione diinteressi generali e non individuali, si pone preliminarmente in evidenza che:

a) tutta la procedura di avvicinamento alla candidatura ed alla successiva elezione del sindaco di Santa Margherita Ligura, Roberto De Marchi, è stata connotata da un forte richiamo alla “collaborazione dei cittadini” - intesa e dichiarata su ogni organo di informazione, in una esposizione “richiesta e pretesa” da lui medesimo – dunque nella stessa ottica del percorso “osservativo” qui a seguire, che risponde così alla collaborazione così tanto espressa e sollecitata dal destinatario di quanto in seguito.

b) il risultato elettorale che ne ha generato la nomina ha dato il seguente riscontro numerico: (
-elettori 9774 – affluenza 70 % - affluenza precedente 74% - liste 7 (senza ballottaggio)
-lista vincente 1907 preferenze (De Marchi)
2° 1888 preferenze (Marsano)
3° 1556 preferenze (Costa)
4° 1020 preferenze (Bottino)
5° 167 preferenze (Barella)
6° 94 preferenze (Torcasso)
7° 52 preferenze (Carannante)
fonte: “La Repubblica”, (sul sito del comune non compaiono i dati richiesti)

c) da quanto numericamente evidenziato al punto (b) emerge che la lista che ha espresso l'attuale amministrazione (sindaco De Marchi Roberto) si avvale delle preferenze espresse da una percentuale di poco superiore al 19 % del totale (meno di 1 su 5 cittadini/elettori del comune) e in conseguenza al rispetto del criterio di funzione degli interessi generali detta lista è carente, in particolare laddove trattatasi di decisioni di particolare importanza tali da sovvertire l'indirizzo tradizionale di gestione dei beni pubblici in capo all'ente (C.d.S.);

d) a conferma e sostegno del punto (c) si nota (per esempio) che nella sentenza n° 938/2011 del TAR Liguria, depositata il 15 giugno 20011, avente ad oggetto la Farmacia Comunale, viene fatto espresso richiamo alla illecita procedura di alienazione di un bene di tutti realizzata attraverso lavolontà di pochi (si aggiunga che tra i “pochi” - 1907 voti – si sono rilevate numerose defezioni!);

e) anche la procedura avviata dalla giunta De Marchi sul progetto in intestazione ha, come oggetto primario un bene pubblico; il bene pubblico maggiormente bisognoso della tutela della maggioranza numerica della città che rappresenta storicamente il “modello conosciuto universalmente” dell'ambito di offerta e richiamo turistico della città: il “fronte mare”;

f) a conferma di quanto al punto che precedeil sito web del comune, all'indirizzo:http://www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it/Default.aspx?pageid=page249 propone una immagine che esplicita l'asserzione al punto indicato, attraverso l'esposizione di una fotografia che mostra il porto e la sua “originale e caratteristica disposizione” dalla quale deriva come sia interessante, ed unica, la configurazione di “quel porto in quella città”, tanto da renderla “pregiata” rispetto alle numerose ed anonime “marine” visibili in ogni parte del mondo. Tali “marine” hanno lo scopo di rendere “trasferibile” l'attrazione turistica risultante da un “modello industriale” (le marine) da una città all'altra e da un continente all'altro, rendendo uniformato il sistema di contatto con il mare e facendo perdere il valore rappresentato dalla unicità e dalla rarità.
A tale proposito vale ricordare come la città di Santa Margherita Ligure sia “indicata”, da sempre, come centro di “pregio e unicità” (enciclopedie, guide storiche, ecc.)

g) dunque la “visione storica” della città e del suo porto, costituendo un elemento di primaria importanza, obbligano la popolazione intera della città – ma forse meglio sarebbe coinvolgere il comprensorio – ad una valutazione attenta e assai sensibile del rischio della introduzione dielementi estranei a tale cultura che, tanto per esemplificare, esprimono nei fatti la loro visione “deviante e distruttiva” che è facile comprendere con l'esempio seguente:

(qui sotto  l'immagine del porto tratto dal sito “ufficiale” del comune............



...............mentre a qui sotto si vede la “Marina Sestri Ponente”, (così come proposta dal gestore sul suo sito web) opera della cordata di S.B & S – Gnudi, Bandera ecc.............



h) la “visione naturale” del porto turistico di Santa è particolarmente ben definita in queste parole, che sgorgano dalla mente e dal cuore di chi nel porto vive e dal porto e col porto ottiene/condivide “passione”: “........il sì al nostro porto, così com’è, bello e unico; sì agli ormeggi che sembrano messi a casaccio e invece sono mestiere di marinai, sì alla commistione di traghetti, pescherecci e yacht, mischiati alle barchette dei pensionati, in un’utopia sociale difficile da credere eppure realizzata. Non l’hanno progettato il nostro porto, è venuto così, ed è venuto bene, come vengono bene gli scogli al mare, scultore paziente”

i) la trasformazione graduale, secolarmente avvenuta a Santa, attraverso un “rituale del passaggio” lento e saggiamente elaborato che ha prodotto l'attuale spettacolare “visione”, ha consentito la lenta emersione di una “pluralità di soggetti interessati al porto” da permettere ogni forma di elaborazione/modificazione socialmente accettabile e molto positiva per la creazione di una ricchezza intrinseca territoriale; tale ricchezza territorialmente radicata verrebbe distrutta con il dannoso inserimento di un soggetto monopolista in concessione totale poliennale; (si veda ad esempio il “dramma” della città di Lavagna, economicamente distrutta da un porto/marina gestito da un soggetto monopolista).
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Per quanto espresso ai punti precedenti si può concludere che le OSSERVAZIONI di ordine generale conducono alle seguenti conclusioni:
  1. Il porto ed il fronte mare sono la parte più importante dell'economia della città, rappresentando il “vero valore” di attrattività del luogo e tale valore è specificatamente destinato a ricevere turismo interessato al luogo – a quel luogo specifico – particolarmente nella stagione non-estiva proprio perchè non è una anonima “marina”, notoriamente frequentate solo ed esclusivamente nel periodo ridottissimo dell'estate.
  2. Ogni decisione su un elemento di tale portata deve essere condivisa con la città e, stante la persistenza dello Stato italiano all'interno della UE, con la volontà della medesima espressa attraverso un adeguato modello di condivisione estesa a tutti i cittadini europei perchè “Santa” rappresenta un indubbio “valore” di interesse europeo;
  3. Il valore numerico della rappresentanza politica proponente (inf. a 1907 voti ed al 20% della popolazione) è percentualmente privo di valenza a decidere, anche in funzione di quanto ai punti (c) e (d) suesposti;
  4. Il valore numerico della rappresentanza politica opponente (superiore a 5000 voti) è determinante a richiedere un referendum popolare anche senon previsto o non voluto dall'amministrazione ancora in carica, ma certamente sollecitabile su scala europea;
  5. La presunta e propagandata “qualità e bontà” dell'opera proposta è priva di ogni validazione esperienziale ed anzi conduce a comprendere quanto sia elevato il rischio di una “normalizzazione” della città e un condizionamento dell'economia della stessa ad un gruppo speculativo monopolista con la conseguente distruzione del tessuto economico locale esistente;
  6. La costituzione societaria ed il suo percorso di “avvicinamento e assoggettamento” alle/delle giunte comunali del medesimo territorio (Lavagna, Recco, Santa Margherita Ligure per esempio), allo scopo di impadronirsi delle intere fasce costiere, sono un segnale di pericolo estremo al quale la numericamente modesta compagine amministrativa deve obbligatoriamente porre attenzione;
  7. La compagine societaria citata al punto precedente è priva di ogni e qualsiasi attribuzione di competenza nella gestione di aree a destinazione turistico/portuali;
  8. Da ultimo vale la pena ricordare alcuni argomenti che la giunta comunale avrebbe dovuto diligentemente affrontare in via preliminare quali:


    a) la mancanza del PUC: assegnato nel 2008 allo studio Giardino/Avvenente di Chiavari, che doveva avere termine a consegna 9 mesi dopo l'affidamento e che oggi, a tre anni dall'affido, non è ancora stato consegnato alla “collettività” per le naturali osservazioni;

    b) la caratteristica del progetto: si tratta di un intervento che non provvede alla    riqualificazione della zona ( così come indicato nel titolo pubblicato sull' A.P. il giorno8/6/2011); si tratta anzi di de-qualificazione indirizzata alla distruzione di un patrimonio di conoscenza e offerta plurisecolare.
    c) il principio di “riqualificazione: tale concetto viene comunemente applicato a tutte le aree definite “dismesse” o abbandonate; ogni amministrazione pubblica si avvale di tale indicazione allorchè affronta nei vari piani (PUC, PUO, PUG ecc.) la trasformazione in meglio di una determinata area; non si ha memoria (pur nella vasta e diffusa esperienza dell'associazione redattrice di queste osservazioni ) che una qualsiasi P.A. abbia mai avuto l'arroganza di definire come ”riqualificazione” un progetto che andrebbe a distruggere alcuni secoli di “cultura paesaggistica”; semmai nel comune di Santa esistono ben altre aree da ”riqualificare” ! (si pensi all'ex ospedale di via Roma che aggredisce la vista di ogni turista che arrivi in città dal treno !); quindi come può legittimamente definirsi “riqualificazione” un intervento che prevede:                         -                                                                -la realizzazione di una “marina” che distruggerebbe il valore storico di uno spettacolare porto naturalmente evolutosi nel tempo secondo i criteri della “richiesta locale ampiamente e liberamente fruibile”;
-la costruzione di un megasilos interrato che rappresenta un ulteriore elemento di congestionamento in area di prossimità portuale ed una evidente fonte di inquinamento ambientale;
-l'edificazione di un quartiere residenziale sul mare (questa è l'esatta interpretazione delle “suites” funzionali alla talassoterapia ) esteticamente “violento e fuori ambito”, con insostenibile intensificazione dell’edificato a detrimento della bellezza naturale dell’insenatura che arreca gravissimo ed irreparabile danno al quadro paesaggistico di altissimo pregio, con notevole impatto ambientale e vulnus al contesto naturalistico; a ciò si aggiunga il pregiudizio generalmente esteso sulle visuali panoramiche sul mare;
-l'aggravamento del problema della mobilità, già difficoltosa nella città;
-la “immissione” nel contesto urbano, e in area di particolare pregio, di una attività sanitaria che attrae clientela “assistita” e di bassissima capacità di spesa così come ampiamente riconoscibile dalla lettura delle offerte delle società dedicate;
-la realizzazione di ampi spazi ad uso pubblico (la passeggiata e le aree di accesso) la cui manutenzione graverebbe in maniera spaventosa sulle casse comunali;




OSSERVAZIONI

Di ordine normativo

in premessa:
- per l’annullamento, del provvedimento di approvazione in corso nel Comune di Santa Margherita Ligure così come pubblicato all A.P. Il giorno 8/6/2011, progressivi 698-699, avente scadenza affissione e termine presentazione osservazioni il giorno 6/9/2011, del progetto definitivo per la realizzazione di “PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON PARZIALE RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI E DEL LITORALE SUD” e per l’annullamento, di ogni altro eventuale provvedimento, non ancora pubblicato ma in via di approvazione, afferente la medesima opera, od opere inerenti, conseguenti e vincolanti, tutte aventi la Santa Benessere & Social srl – o altre società costituite dalle medesime componenti, nella qualità di “proponente”.
-nonché per l’annullamento, di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso di tutte le deliberazioni assunte dalla eventualmente convocabile Conferenza di Servizi sia in sede referente che in sede deliberante nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.
BREVE NARRAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEGLI EVENTI INERENTI E CONSEGUENTI:

Il procedimento di approvazione del nuovo Porto di Santa Margherita Ligure, richiesto dalla società per azioni Santa Benessere & Social, ai sensi del D.P.R. 2.12.1997 n. 509 ha avuto il seguente sviluppo:

  1. La società proponente aveva “informalmente” partecipato alla stesura del programma elettorale dell'attuale sindaco – Roberto De Marchi – cosicchè nel programma elettorale diffuso dal candidato compariva l'esplicito e rigoroso riferimento al progetto oggi pubblicato e cui riferiscono queste osservazioni;
  2. Con la comunicazione del 22/02/2011 – protocollo generale S.M.L. N° 0006433, indirizzata al dott. Alessandro Russo, la srl Santa Benessere & Social, richiedeva una concessione per 90 anni di aree a terra e di specchio acqueo; richiamava l'assunzione dell'impegno a stipulare atto di concessione, a corrispondere il canone demaniale e a prestare la cauzione di legge. Comunicava un indirizzo di posta elettronica facente capo ad un sito di fatto inesistente poiché appariva allora ed appare ancor oggi “in costruzione”.
  3. La società proponente aveva quindi preannunciato e realizzato - concordandola con l'amministrazione comunale - una sorta di “presentazione alla città” avvenuta presso l'ex cinema LUX in data 13 marzo 2011, durante la quale si era evidenziato un rilevante interesse a “dimostrare” la bontà dell'opera nonostante la disamina dei dati forniti evidenziasse il contrario.
  4. In seguito a detta presentazione era nata una forte contestazione che portava a concludere come non si trattasse di “opera ben accetta” dalla collettività.
  5. La società, nell'occasione, mostrò una evidente e completa superficializzazione della stesura del progetto probabilmente derivata dal convincimento che non vi fosse opposizione da parte della popolazione.
  6. A dimostrazione della superficialità con cui la soc. proponente aveva interessata la P.A. Veniva evidenziata dalla lettera protocollo n° 11886, del 6 aprile 2011, a firma Elisabetta Castruccio, nella quale si indicava un ritardo nella pubblicazione degli atti (ai quali sono opposte queste osservazioni) poiché carenti di documentazione.
  7. In ragione di ciò, e tutto in breve tempo, la Santa Benessere & Social, precedentemente s.r.l. Con sede a Milano, veniva sostituita dalla medesima denominazione societaria ma con trasformazione in s.p.a.
  8. La sede della società veniva altresì trasferita in Carrara nello studio del commercialista Andreani e continuava a dichiararsi (sino dal 22/02/2011 – protocollo generale S.M.L. N° 0006433) con una sede “amministrativa” in Genova, via D'Annunzio al civ 2/70A, presso gli uffici di “Bandera Costruzioni Generali” ove si collocano anche le soc. San Rocco Immobiliare e S.Anna le quali due sono interessate alle lottizzazioni nel comune di Recco (area ex IML, la prima – zona “a mare” la seconda)
  9. Nella comunicazione protocollata, N° 0006433, compare ancor oggi il riferimento al modello D1 (dichiarato come debitamente compilato) che venne acquisito agli atti ed ancor oggi ne fa parte integrante pur se riporta dati falsi.
  10. Solo in data 24/05/2011, con protocollo generale n° 0017086 la spa S.B. & S. forniva la documentazione necessaria ed indispensabile alla pubblicazione così come evidenziato e rilevato da chiunque abbia conoscenza delle procedure e dalla cui dimensione si evidenzia quanto già indicato al punto (6).
  11. Dopo pochi giorni la spa Santa benessere & Social, evidenziandosi un percorso difficile e difficilmente superabile nell'acquisizione di quel consenso necessario, per le ragioni già ampiamente trattate, dava pubblica notizia dell'incarico alla società Barabino & Partnersdella cura delle pubbliche relazioni, fino ad allora gestite da tale Cosimo De Mercurio, presentatosi in qualità di “giornalista” nella seduta di presentazione del 13marzo 2011.
  12. A far data dal 5 luglio 2011 molti cittadini di Santa Margherita Ligure riferiscono di essere stati contattati da una società di sondaggi incaricata dal comune (così raccontano diverse persone) a rilevare l'opinione dei cittadini sul progetto e dalle domande poste ai cittadini interpellati – delle quali si ha registrazione – appare un percorso di “convincimento e indirizzo” doloso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI CONSEGUENTI:

  • Quanto al punto 1) - si osserva che la persona del candidato sindaco, redattore del programma elettorale citato, è la medesima che ha proceduto all'avvio della pubblicazione all'albo il giorno 8/6/2011, (ai progressivi numeri 698-699) e per tale evidente ragione occorre richiamare la Sentenza n. 914/07 del Consiglio di Stato che indica come si deve valutare prima di ogni altra cosa se davvero il preteso interesse pubblico a destinare l’area demaniale alla finalità prospettata dal privato esista e, comunque, se non sia perseguibile in maniera radicalmente diversa: il Comune non è vincolato a dare inizio al procedimento, sul semplice presupposto che l’istanza di concessione radichi di per sé un interesse tutelato in capo al richiedenteQuindi così come recita la citata sentenza, in mancanza dell'evidente e sussistente interesse pubblico, il sindaco Roberto De Marchi ha certamente abusato della sua posizione (di candidato, prima e di sindaco eletto, poi) nella “eccessiva ed ostinata spinta” a favorire un macroscopico interesse privato generatore, già sin da ora, di un rilevante danno erariale. Probabilmente - ignorando completamente la normativa comunitaria che supera ed annulla quella nazionale – egli ha osservato il solo regolamento, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che è rivolto, secondo le indicazioni del legislatore delegante, alla semplificazione del procedimento di rilascio della concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Ecco che allora appare evidente la responsabilità oggettiva del sindaco nella ignoranza normativa espressa in una “falsa considerazione” della detenzione di un “potere” di fatto non concessogli. Alle considerazioni che precedono, va, d’altra parte,aggiunto il rilievo più generale che il procedimento settoriale delineato dal citato DPR n. 509/1997 non appare coordinato con la normativa comunitaria in tema di lavori pubblici (tra i quali rientra anche la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto), tutte le volte in cui, come nella specie, la concessione sia anche preordinata all’esecuzione di opere di importo superiore alla soglia comunitaria. E’ evidente, infatti, che, ricorrendo in questo caso tale ipotesi, il procedimento anzidetto, fin dall’avvio, si presenta del tutto inadeguato a garantire la pubblicità prescritta dal legislatore europeo che rileva espressamente come prima della procedura di pubblicazione debba esserepreliminarmente dimostrabile l'evidente interesse pubblico. Ne consegue che, stante la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, nel caso che interessa, non si rinvengono, neanche sotto questo profilo, i presupposti per fondare l’obbligo dell’Amministrazione di dar corso all’istanza di pubblicazione in osservazione, secondo il procedimento di cui al più volte citato DPR n. 509/97.
  • Quanto al punto 2) – si osserva come la documentazione presentata al dott. Russo fosse estremamente carente (vedremo più avanti perchè in un successivo punto) e tale da essere ritenuta “irricevibile” così come discende da una lunghissima casistica interessante la portualità turistica. Anche in questa fase l'attivazione di un percorso di contatto e realizzazione – che appare fortemente concordata con gli uffici comunali – ( probabilmente sollecitati da un soggetto “politico”: il sindaco ) rappresenta una violazione della normativa europea e configura, anche, la rinnovazione del già citato “danno erariale” questa volta in capo al dirigente indirizzato.
  • Quanto al punto 3) – si osserva come si trattasse di pubblica assemblea concordata tra la P.A. E la S.B. & S. Dichiarata pubblicamente come tale e confermata dalla presenza del sindaco in veste di “uditore”. In tale situazione, gestita da un giornalista/moderatore – tale Cosimo De Mercurio -, era ricercata una maggioranza assembleare non genuina in conseguenza di atti simulatori o fraudolenti rendering fotografici evidentemente ingannevoli, calcoli riferiti a posizioni di inesistente beneficio pubblico, tavole esplicative prive di validazione scientifica ecc.) tali, cioè, da palesare una realtà difforme da quella affettiva ovvero idonei a trarre in inganno e a provocare la derivazione della volontà assembleare verso successive deliberazioni della P.A. ( la già “osservata” pubblicazione degli atti ) da quelle che sarebbero state adottate, invece, in assenza della simulazione della frode.
  • Quanto ai punti 4,5,6,7,8,9) -si osserva come la già richiamata condizione che richiede sia “preliminarmente dimostrabile l'evidente interesse pubblico fosse evidentemente mancante alla data del 13 marzo 2011 (assemblea all'ex cinema Lux ) e dunque ben prima dellaavventata e temeraria “pubblicazione” avvenuta il giorno 8/6/2011. Infatti questa mancanza di “evidenza” trovava conferma nella contestazione che scaturiva dalla negazione del dialogo chiarificatore e nella “aggressione” prima verbale e poi anche fisica, nei confronti di alcuni componenti della cittadinanza “critica”. Emerge anche il contributo concorsuale di altri (i consiglieri comunali proponenti) che assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo ( la ricerca di un consenso attraverso documentazione ed atti fraudolenti ) ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato,senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesta in un comportamento esteriore idoneo al arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, medesima il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitare l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti.
  • Quanto al punto 10 )inoltre, si rileva che il progetto presentato il 24/5/2011 continua ad includere funzioni del tutto estranee a quelle proprie di un approdo turistico. Si sottolinea che l’ambito di applicazione del DPR 509/97, che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto, alle strutture destinate a servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari”. Nel caso in oggetto le funzioni commerciali sono evidentemente sproporzionate rispetto all’utenza nautica e alla normale realtà degli approdi turistici, mentre le funzioni residenziali o riconducibili a quell'ambito, sono estranee all’ambito di applicazione del decreto in forza del quale viene presentato e pubblicato il progetto.
  • Quanto infine ai punti 11 e 12 )essi sono stati richiamati per meglio indicare l'inosservanza dolosa delle norme, secondo cui: “... prima della pubblicazione degli atti si debba verificare come sia << preliminarmente dimostrabile l'evidente interesse pubblico >>; se tale condizione fosse stata rispettata, essa sarebbe scaturita da un sondaggio realizzato ben prima della “avventata e temeraria” pubblicazione del giorno 8/6/2011 !

    ...

In conclusione si rileva ampia difformità dal percorso normativo in particolare:

  1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 509/1997 e mancato coordinamento con la normativa comunitaria in tema di lavori pubblici.
  2. Incompetenza.
  3. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione.
  4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 Legge n. 84 del 1994 Per quanto riguarda la funzionalità e sicurezza del Porto in questione, e conseguente restringimento del cerchio di evoluzione, si rende necessario e ciò in ossequio all’art. 14 della Legge n. 84 del 1994 che l’Autorità Marittima competente, organo delegato alle funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, approfondisca quanto sopra e ciò alla luce del fatto che le manovre interne delle unità più grandi potrebbero essere difficoltose vista la limitatezza del cerchio di evoluzione.
  5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell’art. 3 D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, degli art. 146 e 159 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 1 L.R. 21 agosto 1991 n. 20 in relazione alla violazione dell’art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241.



oras – Osservatorio Regionale Anomalie del Sistema – Genova